Per questo elenco di FAQ ci siamo basati sui quesiti più ricorrenti che abbiamo ricevuto.
Inoltre, attraverso gli Approfondimenti intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S., stimolando la ricerca diretta sui siti istituzionali o aiutando il professionista con semplici Guide operative/Procedure.
Per ulteriori indicazioni è possibile anche consultare le circolari interne in materia (link)
Lo spostamento dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 acquisiti attraverso corsi effettuati entro il 2023 qualora l’evento abbia data fine successiva al 31 dicembre 2023 sarà consentito fino al 31 dicembre 2025
La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha confermato che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1 gennaio 2023 e che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.
L’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it, accedendo con SPID/CIE.
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal triennio 2023-2025.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf
Inoltre, attraverso gli Approfondimenti, compresi quelli promossi dagli organi istituzionali, intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S., stimolando la ricerca diretta sui siti istituzionali o aiutando il professionista con semplici Guide operative/Procedure.
Una volta completata e confermata la procedura di registrazione si accede sul sito Co.Ge.A.P.S. alla pagina intitolata “Modifica del calcolo della decorrenza dell’obbligo ECM” ove è già presente la data del 12-12-2018. Su base volontaria il professionista può variare tale data con una precedente indicando l’anno di inizio della propria attività professionale.
Attenzione: una volta inserita una data e inviata non è più possibile cambiarla. Quindi la variazione può essere fatta solo una volta.
Ciò non modifica nulla del calcolo dell’obbligo formativo ed è funzionale solo per coloro che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione. In ogni caso la certificazione e, di conseguenza, il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013. Precedentemente si era in fase sperimentale.
È ammessa la registrazione manuale di crediti Ecm non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.
Procedura: i professionisti sanitari presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.
Successivamente:
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario fissa la disciplina nazionale Ecm specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla Cnfc nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’interno del Programma nazionale Ecm predisposto dalla Cnfc.
Qui di seguito il link al documento corrente:
La Formazione sul campo (Fsc), si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (Res) la specificità dell’evento di Fsc è l’ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell’esercizio dell’attività lavorativa.
In particolare:
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sulla Fsc si consiglia di consultare l’Allegato E Formazione sul campo al “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm”.
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sui criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm si consiglia di consultare il seguente documento: Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività Ecm (in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2019) Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf
L’attività di Autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni. Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf
L’Ecm (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
Con l’Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività Ecm” che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017 ed è consultabile a questi link:
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute”:
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti Ecm attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.
Inoltre con l’Accordo 2/02/2017 è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” che all’art. 22 declina tutti i compiti del Co. Ge.A.P.S.
L’accordo è disponibile sul sito ECM dell’Age.na.S. nella sezione normativa al link https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
L’ Age.na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali), istituita con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., è “un’Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute”.
Si configura come organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Punto di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, l’Agenzia assicura il proprio supporto tecnico-operativo alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure.
La Legge 244/2007 affida ad AGENAS la gestione amministrativa del sistema ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, che è l’organismo di governance di tutto il sistema ECM.
Come faccio a richiedere i crediti per attività di formazione individuale?
Crediti non presenti nella sua area personale
È vero che una percentuale obbligatoria da rispettare tra eventi residenziali e a distanza (FAD)?
Qual è la differenza tra il portale myECM e il portale Cogeaps?
Obbligo formativo 2023/25: non vedo le riduzioni, è un errore?
Sono un professionista regolarmente iscritto all’Ordine in pensione. Sono soggetto all’obbligo ECM?
Obbligo formativo e possibilità di spostamento crediti
Dossier formativo ECM
Un ordine può costruire un proprio Dossier Formativo di Gruppo?
Che cos’è l’esonero e chi ne ha diritto e quali sono i motivi per richiedere l’esenzione?
Come si ottiene la certificazione e l’attestazione e quali sono i trienni certificabili?