ROMA, 30 MAGGIO 2021 – Lo scorso 25 maggio 2021 è stato approvato il testo del Decreto Legge “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 e in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2”, con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti, tra le quali quelle che interessano il personale sanitario e di interesse sanitario. Infatti, il provvedimento disciplina l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario che svolge attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private e studi professionali.
Nell’art.4, di cui di seguito si riportano alcuni stralci dei commi, si evidenziano le disposizioni che riguardano la nostra professione:
1. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”
Inoltre, l’articolo 3-bis del provvedimento esclude la responsabilità dei sanitari per i reati di lesioni e omicidio colposo e prevede che “[…] fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonchè della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili […]”
Per tutte le informazioni rivolgersi alle proprie Cda e/o Ordini territoriali.