DECRETO BOLLETTE: PER CERCARE DI CAPIRE MEGLIO

ROMA, 4 APRILE 2023 – Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’ in materia di salute e adempimenti fiscali. Il testo ha suscitato reazioni e perplessità anche nell’ambito del mondo dei fisioterapisti. Anche FNOFI, come è naturale, ha fatto una sua riflessione in merito, che viene qui condivisa.

Può risultare utile riportare nella sua interezza l’art 13 del Decreto:

Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  di  cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 

  1. All’articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n. 165, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al  31  dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui  all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale  del comparto  sanita’,  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio  non  si applicano le incompatibilita’ di cui all’ articolo 4, comma 7,  della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e  all’articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».

Precisiamo: il decreto non è un “liberi tutti” e non ci troviamo di fronte ad una liberalizzazione professionale selvaggia. Nel complesso come FNOFI suggeriamo grande cautela perché in pratica non si può dire che il “vincolo dell’incompatibilità” sia decaduto. 

E’ importante poi osservare da vicino il percorso di conversione in legge del Decreto (entro 60 giorni) e le fasi che seguiranno per cercare di comprendere meglio come l’art.13 si adeguerà ad una situazione complessa sia dal punto di vista organizzativo che delle specificità delle varie professioni. 

Da ultimo: il termine del 31 dicembre 2025 appare come conclusivo di una fase e forse di propedeutico ad una nuova impostazione successiva. Anche su questo FNOFI assicura il proprio monitoraggio, chiedendo a tutti gli OFI di osservare e condividere i differenti livelli attuativi del Decreto sul territorio.

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