ROMA, 2 GENNAIO 2023 – Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022) ha introdotto tra le altre proroghe, una novità importante nella gestione temporale dei crediti ECM: viene infatti prolungata di un anno la durata del triennio formativo in scadenza per chi, al 31/12/2022, non ha ancora soddisfatto il proprio obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022.
L’articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 recita infatti così: “All’articolo 5-bis del Decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:«quadriennio 2
020-2023».
L’articolo 5-bis del Decreto anzidetto recante “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” viene dunque modificato con questa nuova formulazione: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”
Il nuovo Decreto (il Mille proroghe) estende dunque per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023. Resta da stabilire in fase di conversione del Decreto il numero di crediti complessivo da acquisire nel nuovo periodo quadriennale.
Occorre ricordare che il Decreto “Mille proroghe” è stato definito in quanto è stata ritenuto necessario e urgente “di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni”.
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