Collaborazione con tutte le altre professioni sanitarie e non esercizio abusivo: anche la Commissione Nazionale Formazione Continua, dopo il Tribunale di Udine, riconosce al fisioterapista la possibilità di utilizzare l’ecografo.
Nell’ambito delle competenze e delle responsabilità del profilo professionale del fisioterapista, è infatti acquisita l’assoluta liceità nell’utilizzo dell’ecografo da parte del professionista fisioterapista.
Lo aveva già confermato il Tribunale di Udine, con la sentenza 294/2024 del 7 marzo 2024, che ha assolto “perché il fatto non sussiste” il fisioterapista accusato di abuso delle professioni mediche per aver utilizzato l’ecografo nell’ambito della valutazione funzionale e diagnosi fisioterapica; lo ha ribadito anche la Commissione nazionale per la formazione continua presso l’Agenas, a conclusione dell’audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti svoltasi nel mese di giugno, anche in relazione alla formazione del fisioterapista.
Il fisioterapista che quindi ricorre all’ecografo e formula una diagnosi fisioterapica, eventualmente da confrontare con il medico di medicina generale o lo specialista, non compie abuso della professione medica.
In sede di audizione, la FNOFI ha potuto documentare, in ragione delle evidenze scientifiche, delle previsioni normative e delle elaborazioni giurisprudenziali, nonché con le prerogative istituzionali di tutela e promozione della professione sanitaria del fisioterapista, una posizione molto chiara: ‘l’utilizzo dell’ecografia in fisioterapia (Rehabilitative Ultrasound for Imaging RUSI) è una procedura utilizzata dai fisioterapisti per valutare morfologia e funzionalità del muscolo e correlati tessuti molli durante l’esercizio e le attività fisiche’. Ed è quindi una metodica a supporto del processo valutativo del fisioterapista, finalizzata a definire il suo programma riabilitativo e a monitorare lo svolgimento in tempo reale di procedure sia attive che passive volte a migliorare la funzionalità del distretto interessato. L’audizione ha permesso alla Federazione di evidenziare l’importanza dell’inserimento di un’adeguata formazione di base già nelle discipline universitarie di fisioterapia e la raccomandazione all’uso dell’ecografo ai professionisti che si siano specificatamente e adeguatamente formati.
Sicuro ed efficace, l’impiego dell’ecografo da parte del fisioterapista non sconfina nell’abusivismo della professione né, tantomeno, danneggia le altre professioni sanitarie, sostituendosi ad esse.
Il fisioterapista è un professionista sanitario che collabora con le altre figure sanitarie, non è sottoposto al medico, e questo anche la sentenza del tribunale di Udine lo identifica chiaramente.
Il fisioterapista, come da Codice Deontologico, utilizza l’ecografo nell’ambito delle proprie competenze: lo strumento fa parte delle procedure valutative ai fini fisioterapici ed è sempre consigliabile di darne conto nella cartella fisioterapica.
L’utilizzo della tecnologia e una adeguata comunicazione, rispettosa del principio di colleganza e dei ruoli, agevola inoltre la collaborazione con il medico di medicina generale, o lo specialista di riferimento e tutti gli altri professionisti sanitari per la miglior tutela della salute del cittadino.
“Siamo molto soddisfatti di come si è espresso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale Formazione Continua – ha dichiarato il Presidente di FNOFI Piero Ferrante. Già in questa seconda metà del 2024, le professioni sanitarie sono tutte proiettate verso il futuro, lo sviluppo delle tecnologie è sempre più avanzato e, di conseguenza, il loro utilizzo è perfettamente lecito nell’ambito del proprio perimetro di competenza, nel rispetto della privacy e al fine di migliorare la qualità delle cure verso gli stessi cittadini. Come disse Henry Ford, un secolo fa ma ancora attuale: “C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”.