Il Fisioterapista abilitato alla professione esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale (D.M. n.741/94, 168/96; Leggi n.573/96, 42/99, 251/00). Per professionisti abilitati si intendono i Laureati in Fisioterapia, e titoli equipollenti ed equivalenti regolarmente iscritti all’Ordine dei Fisioterapisti ed elenco speciale dei Fisioterapisti. (art. 4 comma 1 Legge 42/99; D.M. del 27 luglio 2000; art.1 comma 10 Legge 1/02; legge 3/2018).
Spetta al fisioterapista la valutazione funzionale, la predisposizione del programma riabilitativo, l’acquisizione del consenso informato, la conservazione di tutta la documentazione nel rispetto della disciplina della privacy e la redazione di una cartella fisioterapica.
Strutture semplici e strutture complesse
E’ la struttura semplice quella in cui l’attività professionale sanitaria (studio professionale, studio associato o STP, studio poli-professionale o multiprofessionale) prevale assolutamente su quella organizzativa; mentre deve qualificarsi complessa ogni struttura in cui si svolgano le prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell’insieme delle risorse umane, materiali ed organizzative utilizzate per l’esercizio dell’attività (ambulatorio, poliambulatorio etc.).
Strutture semplici
Lo studio professionale
Lo studio professionale è la sede di espletamento dell’attività del professionista, il quale la esercita personalmente. L’aspetto professionale prevale su quello di natura organizzativa. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente necessaria l’iscrizione all’Ordine dei Fisioterapisti. Il fisioterapista titolare dello studio professionale è il responsabile della struttura. L’inscindibilità tra la sede e il professionista è confermata dall’articolo 2232 del Codice civile, il quale sancisce che il prestatore dell’opera deve eseguire
personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal
contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Lo Studio associato
Per Studio Associato si intende l’insieme di più professionisti fisioterapisti in possesso di Partita IVA unica. È lo Studio Associato a emettere fattura ai pazienti ed a sostenere le spese. La caratteristica dello Studio Associato è una struttura organizzativa semplice. Qualora la struttura si trasformasse in un’organizzazione complessa, nella quale l’aspetto organizzativo dovesse prevalere su quello professionale, ricadrebbe nella tipologia dell’ambulatorio; in questo caso occorrerebbe un’autorizzazione sanitaria e un medico specialista in veste di Direttore Sanitario. Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio singolo in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista. L’associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di locazione dell’immobile, le spese condominiali, di energia elettrica e acqua, di manutenzione, per l’acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, etc. Nello studio associato ogni professionista deve disporre in forma esclusiva di propri locali espressamente destinati all’esercizio dell’attività espletata. Pertanto, i medesimi locali non possono essere utilizzati da altri professionisti per l’esercizio di altra attività sanitaria.
Ogni studio è ad uso ESCLUSIVO di un professionista e non può essere condiviso in nessuna modalità.
Studio Poli-professionale o multi professionale
Per studio poli-professionale, si intende l’esercizio della professione di più professionisti sanitari iscritti ad un Ordine professionale all’interno della medesima
unità immobiliare, mantenendo ognuno autonomia organizzativa e fiscale. Ogni professionista può lavorare liberamente ed esclusivamente nel proprio studio
professionale; i professionisti possono condividere: sala d’attesa, servizio igienico per gli utenti e accettazione.
Ogni studio è ad uso ESCLUSIVO del professionista e non può essere condiviso.
Nella tipologia di studio poli-professionale NON è possibile:
• il coordinamento delle attività sanitarie e professionali
• una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie
• l’utilizzo comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.
Qualora si verificasse quanto sopra, si identificherebbe un’organizzazione complessa, situazione compatibile solo con un regime autorizzativo (poliambulatorio) con conseguente autorizzazione sanitaria e medico specialista in veste di Direttore Sanitario.
La società tra professionisti (STP)
La società tra professionisti può essere la titolare di una struttura semplice come uno studio professionale. Le società tra professionisti possono essere costituite secondo le forme giuridiche previste dal Codice Civile, quindi, sia società di persone che società di capitale con esclusione della società a responsabilità limitata semplificata. La società tra professionisti si contraddistingue dalle società aventi carattere commerciale dal fatto che deve svolgere esclusivamente attività professionali organizzate in enti ed ordini professionali, pertanto, gli esercenti una attività non ordinata non possono partecipare ad una società tra professionisti quali soci professionisti. In sostanza l’elemento che contraddistingue una STP dalle altre è l’elemento a intuitu persona ovvero il rapporto interpersonale tra professionista e, nel nostro caso, paziente. Il rapporto con il paziente non viene distaccato come avviene per le altre società ma rimane intatto, cioè anche se la prestazione viene svolta dalla società, essa viene ricondotta in capo al professionista, cioè nel rapporto con il paziente non vi è nessuna differenza tra l’attività svolta singolarmente dal professionista o attraverso l’istituto societario. Il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 dispone, tra gli altri, l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli Albi o registri tenuti presso l’Ordine di appartenenza dei soci professionisti. Per maggiori informazioni riguardo la STP si consiglia di consultare proprio consulente fiscale.
Collaboratori
All’interno del proprio studio professionale è consentita la presenza di un collaboratore come sostituto del professionista responsabile dello studio. I caratteri della personalità ed infungibilità della prestazione, già presenti nel lavoro autonomo in generale (artt. 2222 e ss. C.c.), assumono un rilievo più spiccato per il
lavoro intellettuale, come risulta confermato dall’art. 2232 c.c. che impone al professionista l’obbligo di eseguire personalmente la prestazione d’opera
intellettuale. Tuttavia, nulla esclude che il professionista possa avvalersi, per l’esecuzione dell’incarico assunto, di ausiliari e sostituti in caso di particolari situazioni. Il sostituto a cui si riferisce l’art. 2232 del c.c. menzionato collaboratore, è il soggetto (collaboratore e/o consulente) che affianca il prestatore d’opera intellettuale (titolare del rapporto) e agisce sotto la sua direzione e la cui presenza nella struttura non modifica la natura dello studio privato.
Il professionista dunque, in caso ad esempio di assenza da lavoro (ferie, malattia, formazione professionale etc.), previo consenso informato scritto firmato da tutte le parti, può avvalersi di un collaboratore per poter proseguire il trattamento terapeutico. Il mero consulto effettuato all’interno dello studio o l’avvalimento di sostituti o collaboratori finalizzati alla medesima prestazione, ed effettuati sotto la diretta responsabilità del professionista, previo consenso informato firmato dal paziente previa condivisione del piano terapeutico, non implicano complessità dell’organizzazione ed il conseguente assoggettamento al regime dell’autorizzazione, se il collaboratore agisce come tale, per quanto detto finora.
Ambulatorio medico
L’ambulatorio medico è la sede dedicata all’esercizio di attività professionali sanitarie mono specialistiche da parte di soggetti abilitati dalla legge, tra quelle previste dall’ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. L’ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai
professionista/i ivi operante/i.
Poliambulatorio medico
Il poliambulatorio medico è la sede dedicata all’espletamento contemporaneo di attività professionali sanitarie da parte di professionisti operanti in più discipline specialistiche (pluridisciplinare), soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Al pari dell’ambulatorio anche il poliambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i. Sia l’ambulatorio che il poliambulatorio si configurano quali imprese ai sensi degli artt. 2082 e segg. del Codice Civile e sono quindi caratterizzate da un’imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all’imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario) ed una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all’esecutore della prestazione (il professionista sanitario). In questo caso, l’avvicendamento dei professionisti lascia inalterata nel tempo l’impresa ed eventualmente anche la sua ragione sociale. Gli ambulatori e i poliambulatori sono presidi sanitari aperti al pubblico aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti. Essi presentano le stesse caratteristiche di strutture più complesse nelle quali deve essere garantita la presenza di un direttore sanitario responsabile.
Requisiti catastali dello Studio Professionale
Lo studio può essere ubicato in locali di Categoria uso ufficio e studi privati A10, o commerciale C1. A seconda del Municipio o del Comune in cui è ubicato lo studio possono considerarsi anche le altre categorie ad uso abitativo (vari tipi di A). Si consiglia dunque valutazione tecnica prima della firma del contratto di locazione, in caso di altre categorie catastali.
Come avviare uno studio professionale: i requisiti.
Per l’apertura dello studio professionale è necessario l’invio tramite PEC della comunicazione di inizio attività (C.I.A.). Tale documento va compilato e trasmesso al Sindaco e alla ASP dove è ubicato lo studio e all’Ordine dei Fisioterapisti.
Nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla ASP competente per territorio che, comunque, può effettuare controlli inerenti alla congruità alle normative vigenti quali ad esempio, i requisiti di agibilità, igiene e sicurezza dei locali dove è situato lo studio professionale.
Che cos’è la C.I.A.?
É una dichiarazione con la quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, che il suo studio è in regola con i requisiti previsti dalla normativa vigente.
La comunicazione di inizio attività comporta la contestuale apertura dello studio, singolo o associato, alla data di invio della stessa. Dal momento del ricevimento della CIA, la ASP può iniziare le proprie verifiche ed in caso di falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la CIA è corredata, come ad esempio in presenza di situazioni difformi rispetto alle norme igienico-sanitarie, può procedere a provvedimenti di richiesta di integrazioni fino, nel caso in cui rilevi inadeguatezze normative gravi, a prevedere la sospensione dell’attività.
Quale documentazione devo allegare insieme alla CIA per richiedere l’apertura dello studio professionale?
Contestualmente alla compilazione del modulo CIA, come richiesto all’interno del modulo stesso, vanno allegati:
1. la fotocopia del documento di identità valido del dichiarante e degli altri professionisti operanti nello studio e i tioli abilitanti all’esercizio della Professione;
2. la planimetria generale dell’immobile in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risultano: l’intestazione, le destinazioni d’uso di ciascun locale, le relative altezze, la sezione, le superfici di ciascun locale e il rapporto con le superfici finestrate (o, in alternativa, l’idoneo sistema di ricambio d’aria ivi presente);
3. copia del titolo di possesso dell’immobile, registrato (contratto di locazione, comodato d’uso, altro diritto reale di godimento), ovvero, copia del contratto di locazione del locale in uso o copia del contratto di sub locazione del locale in uso;
4. copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali a nome del soggetto che effettua la comunicazione ove richiesto dalla tipologia di attività svolta;
5. elenco delle apparecchiature utilizzate da ogni singolo professionista;
6. copia delle analoghe comunicazioni effettuate da altri professionisti operanti all’interno dell’unità immobiliare.
GESTIONE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE
Si rammenta che nella gestione di uno studio professionale è onere del fisioterapista essere costantemente aggiornato in merito alle ultime disposizioni vigenti in materia fiscale, autorizzativa e ordinistica. A tal riguardo, ad esempio, si ricordano, tra gli altri, gli obblighi:
La stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità professionale (vedi convenzione FNOFI / Aon) e per il fabbricato;
La predisposizione informativa su trattamento dati privacy, adempimenti per la sicurezza dei dati informatici, custodia delle cartelle fisioterapiche e dei
documenti sanitari;
Gli adempimenti rispetto al SISTEMA TESSERA SANITARIA per quanto concerne le spese sanitarie sostenute da persone fisiche.
predisposizione, consegna, sottoscrizione e conservazione del consenso informato al trattamento fisioterapico e del preventivo: acquisire il consenso informato del paziente e fargli conoscere un preventivo di massima (legge n.124/2017 art. 1 comma 150).
L’adeguamento alle norme in materia di FATTURAZIONE ELETTRONICA e in generale tutte le norme in materia fiscale legate per esempio all’apertura della partita Iva o inerenti i servizi offerti (è sempre utile avere un proprio consulente contabile).
Si ricorda, infine, che le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel dm 29 marzo 2001 (in cui è compreso il fisioterapista), sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica ma solo se pagate con metodo tracciato. (circolare 7/e dell’agenzia delle entrate pubblicata il 27 aprile 2018).