Esercizio della professione di fisioterapista, da una sentenza un’importante attestazione

Lo scorso 7 marzo 2024 il Tribunale di Udine ha depositato una sentenza per certi versi storica che riguarda sì un caso specifico, ma le cui conseguenze hanno una notevole importanza per l’esercizio della  professione di Fisioterapista

A sottolinearlo è Melania Salina, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia che commenta con soddisfazione l’esito di un procedimento che l’ha vista anche consulente della difesa del fisioterapista Giacomo Passoni, imputato di esercizio abusivo della professione medica a causa dell’utilizzo dell’ecografo nell’ambito della sua attività valutativa e di avere formulato diagnosi riservate al laureato in medicina e chirurgia: «Con una sentenza di grande rilievo per la nostra professione, si è finalmente conclusa una vicenda giudiziaria che ha coinvolto per più di due anni un fisioterapista iscritto all’Ofi Fvg». 

La sentenza emessa dal Tribunale di Udine, pur su uno specifico caso, è di notevole importanza perché conferma, nell’ambito delle competenze e responsabilità del profilo professionale del fisioterapista, la possibilità di utilizzo dell’ecografo. Ancora più importante è la sottolineatura del fisioterapista come professionista sanitario che collabora nella tutela della salute del paziente, ma non è sottoposto al medico nell’esercizio delle competenze professionali, come evidenzia ancora una volta la presidente di OFI Fvg: “Il processo, incentrato sul tema del rapporto tra professione di medico e di fisioterapista, ha chiarito i confini delle due professioni, ma ha anche evidenziato gli spazi di leale collaborazione nell’interesse del paziente”.

Viene infatti riconosciuto che il fisioterapista, in quanto professionista sanitario, ha tutte le facoltà di svolgere procedure di “visita e diagnosi fisioterapica”, che si differenziano da quelle effettuate dal medico perché non indagano la salute in generale o una patologia in particolare, ma si riferiscono a quadri di disfunzione legati alle competenze specifiche del fisioterapista ed alle conseguenti decisioni da assumere e quindi non rappresentano sconfinamento di competenze. 

Il giudice ha posto inoltre l’attenzione su un altro aspetto cruciale ovvero l’obbligo per il fisioterapista di approfondire quegli aspetti che possono costituire pericolo per il paziente anche “proponendo al medico, in caso di sospetta patologia, un approfondimento che ritiene opportuno, motivando l’indicazione con una certa ipotesi diagnostica che costituisce un’opportuna forma di collaborazione interdisciplinare”. 

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