ORDINE PROFESSIONALE

Ordine professionale:

L’art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3 stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Si tratta di un Ordine multi albo o multi professioni perché ricomprende 19 professioni, tra loro anche con profili in parte contigui e in parte da meglio definirsi proprio in ragione di una eterogeneità di titoli di accesso e concreta disciplina dell’attività professionale.

È evidente che trattasi di un ordine che raccoglie professionisti con precipui compiti di natura sanitaria (anche di qui la sottoposizione alla vigilanza da parte del Ministero della Salute) e questo ne connatura

i riferimenti di sistema.

L’Ordine ha una base territoriale provinciale o interprovinciale e gli Ordini territoriali costituiscono la Federazione Nazionale degli Ordini, con compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. Di particolare rilevanza la competenza della FNO rispetto all’emanazione del codice deontologico.

All’interno della FNO trovano sede le Commissioni Nazionali d’Albo.

Sia gli Ordini provinciali, sia la Federazione Nazionale sono caratterizzati da una disciplina in parte speciale e differente da quella degli Ordini “mono professione”. La presenza di diverse figure, ognuna con un trascorso peculiare, aumenta l’importanza e il ruolo che le Commissioni d’Albo sono chiamate a svolgere.

Come sopra ricordato, la legge istitutiva dell’Ordine TSRM PSTRP ha previsto l’istituzione di 19 Albi professionali che raccolgano gli iscritti alle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica, che già erano costituiti in proprio Collegio, nonché le altre 18 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, come già normate nella L. 251/2000.

L’iscrizione all’Albo professionale, cui si accede per titolo abilitante, consente l’esercizio dell’attività professionale: chi non è iscritto incorre nell’esercizio abusivo, fattispecie sanzionata penalmente dall’art.

348 Codice penale, novellato proprio dalla L. 3/2018.L’Albo professionale è retto da una Commissione d’Albo che svolge le seguenti funzioni: propone l’iscrizione, rappresenta la professione, esercita l’azione disciplinare, esercita funzioni gestionali, individua rappresentanti e collabora con le altre istituzioni.

L’iscrizione all’Albo comporta, tra gli altri, il corretto esercizio dell’attività professionale, il dovere di formazione permanente, il rispetto del codice deontologico, la collaborazione per la tutela e promozione della professione.

L’intero Ordine, nel suo complesso, e presidio delle professioni, della legittimità dell’azione amministrativa e disciplinare, del rispetto dei principi di buon andamento. Ciò che è bene per l’Ordine è bene anche per gli Albi e viceversa: ogni potenziale conflittualità va risolta all’interno, perché vi è una titolarità comune e condivisa di funzioni e responsabilità.

Ordine interprovinciale CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA
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