Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all’art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013.

Art. 28 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. 

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno. 

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