FAQ ECM

๐’๐๐Ž๐’๐“๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž ๐‚๐‘๐„๐ƒ๐ˆ๐“๐ˆ ๐„๐‚๐Œ: ๐๐”๐Ž๐•๐„ ๐’๐‚๐€๐ƒ๐„๐๐™๐„

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua con DELIBERAZIONE 06/2024 ha emesso nuove indicazioni sullo spostamento dei crediti ECM:

  • Acquisizione Crediti: I crediti ECM per il triennio 2020-2022 possono essere acquisiti fino al 31 dicembre 2023.
  • Spostamento Crediti: รˆ possibile spostare i crediti ECM al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2025.

Questa opportunitร  รจ un’importante misura di flessibilitร  che supporta i professionisti nel rispettare gli obblighi formativi nonostante le sfide del periodo recente.

Non perdete questa occasione di regolarizzare la vostra posizione formativa!

Per spostare i crediti ECM dal sito Agenas al triennio precedente, puoi seguire questi passaggi:

  1. Accedi al sito https://application.cogeaps.it/login ed autenticati tramite SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, vai nella sezione “PARTECIPAZIONI ECM” dove potrai vedere il riepilogo dei tuoi crediti acquisiti.
  2. Spostamento Crediti: Nella stessa area, troverai l’opzione “SPOSTAMENTO CREDITI”. Qui potrai selezionare il triennio di riferimento e scegliere quale evento o corso formativo desideri spostare.
  3. Conferma dello Spostamento: Dopo aver selezionato gli eventi o i corsi da spostare, clicca sull’icona per confermare lo spostamento. Una volta inviata la richiesta, i crediti saranno associati al triennio di riferimento, lo spostamento รจ irreversibile.

๐‘๐ข๐œ๐จ๐ซ๐๐š ๐œ๐ก๐ž ๐ž’ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ง ๐ข ๐œ๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐ข ๐„๐‚๐Œ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ ๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ญ๐ฎ๐š ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข. ๐’๐ž ๐ก๐š๐ข ๐›๐ข๐ฌ๐จ๐ ๐ง๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐ข ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐จ ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š, ๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐‚๐จ๐†๐ž๐€๐๐’ ๐จ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š.

๐ฅ๐š ๐‹๐ž๐ ๐ ๐ž ๐†๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ญ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐œ๐ก๐ž, ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ซ๐ž๐ ๐จ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ง ๐ข๐ฅ ๐Ÿ•๐ŸŽ% ๐๐ž๐ข ๐œ๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ๐ข ๐„๐‚๐Œ, ๐ฌ๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ก๐ข๐ž๐ซ๐š’ ๐ฅ๐š ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐š๐ญ๐š ๐œ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ฌ๐จ.

๐‘ฌ๐’”๐’”๐’†๐’“๐’† ๐’Š๐’ ๐’“๐’†๐’ˆ๐’๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’ ๐’โ€™๐’๐’ƒ๐’ƒ๐’๐’Š๐’ˆ๐’ ๐‘ฌ๐‘ช๐‘ด ๐’†’ ๐’–๐’ ๐’…๐’๐’—๐’†๐’“๐’† ๐’…๐’†๐’๐’๐’•๐’๐’๐’๐’ˆ๐’Š๐’„๐’ ๐’๐’๐’•๐’“๐’† ๐’„๐’‰๐’† ๐’๐’†๐’„๐’†๐’”๐’”๐’‚๐’“๐’Š๐’ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’๐’๐’ ๐’•๐’“๐’๐’—๐’‚๐’“๐’”๐’Š ๐’”๐’„๐’๐’‘๐’†๐’“๐’•๐’Š ๐’„๐’๐’ ๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’“๐’Š๐’‚ ๐’‘๐’๐’๐’Š๐’›๐’›๐’‚ ๐’Š๐’ ๐’„๐’‚๐’”๐’ ๐’…๐’Š ๐’„๐’๐’๐’•๐’†๐’๐’›๐’Š๐’๐’”๐’.


Il programma nazionale per lโ€™Educazione Continua in Medicina, avviato nel 2002, รจ stato sperimentato, modificato e adattato fino allโ€™attuale organizzazione.
Il prossimo 31 Dicembre 2025 รจ il termine ultimo per acquisire i crediti ECM per ottemperare agli obblighi della formazione continua per il triennio in corso.

Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessitร  dโ€™informazione dei professionisti iscritti allโ€™Ordine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi. Ci siamo rifatti nella scelta ai quesiti piรน ricorrenti ricevuti.

Dalย 2023, dopo anni di proroghe, sarร  lโ€™anno in cui gli Ordini dovranno portare a regime lโ€™attivitร  di verifica del rispetto dellโ€™obbligo di formazione continua da parte degli iscritti.

Nel Vademecum sulla formazione ECM รจ possibile trovare tutte le informazioni riguardanti lโ€™obbligo formativo

Quanti crediti ECM devo acquisire nel triennio 2023-2025?

Dal 01/01/2023 al 31/12/2025 devono essere conseguiti 150 crediti al netto di eventuali esenzioni o esoneri.   
 

Nel triennio precedente non ho acquisito i crediti necessari per il soddisfacimento dell’obbligo formativo: come posso fare?

Con il decreto milleproroghe c’รจ la possibilitร  fino al 31/12/2023 di recuperare i crediti mancanti nel triennio precedente.

Come verificare la propria situazione
Lโ€™anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario รจ gestita dal Co.Ge.A.P.S., lโ€™ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. รˆ possibile iscriversi allโ€™anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it  accedendo con SPID/CIE.

COSA Eโ€™ PREVISTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLโ€™OBBLIGO FORMATIVO

La sanzione disciplinare

Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede lโ€™applicazione di sanzioni disciplinari.
 

Lโ€™inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilitร  professionale

Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi lโ€™art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 lโ€™efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilitร  professionale) sarร  condizionata dallโ€™assolvimento di almeno il 70% dellโ€™obbligo formativo individuale del triennio.

17/06/2022 โ€“ Delibera di modifica del par. 3.1. โ€œFormazione individualeโ€ e ss del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 โ€“ 3.2.1 โ€“ 3.3. โ€“ 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.

Quali sono le attivitร  formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?

Le attivitร  di โ€œformazione individualeโ€ comprendono tutte le attivitร  formative non erogate da provider. Tali attivitร  possono consistere in:

a) attivitร  di ricerca scientifica:

  1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
  2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
  3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร  di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);

c) attivitร  di formazione individuale allโ€™estero (vedi Allegato VII);

d) attivitร  di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attivitร  di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dellโ€™obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per lโ€™autoformazione (vedi sotto), ivi includendo lโ€™attivitร  di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Quali sono le attivitร  di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  1. 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
  2. 1 credito (se in posizione non preminente).

Lโ€™attivitร  di tutoraggio individuale dร  diritto a crediti ECM?

I professionisti sanitari che svolgono attivitร  di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attivitร .

Sono compresi in tale riconoscimento, altresรฌ, le seguenti figure:

  1. i Coordinatori/direttori delle attivitร  professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
  1. Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. รˆ parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.
  3. il direttore del coordinamento e il direttore delle attivitร  didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Si precisano, altresรฌ alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare lโ€™autonomia dellโ€™Ateneo:

  • Ogni Ateneo ha un proprio regolamento che va rispettato;
  • La nomina del tutor di tirocinio รจ a carico del Consiglio didattico o del Presidente del CdL in accordo con il Direttore delle attivitร  formative;
  • Questi ultimi attestano lโ€™attivitร  di tutoraggio semestrale o annuale a seconda dellโ€™organizzazione e del regolamento dellโ€™Ateneo;
  • La certificazione firmata viene caricata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S;
  • Il rapporto รจ generalmente di 1 tutor ogni 2 studenti.

Lโ€™autoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM

Lโ€™attivitร  di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per lโ€™iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attivitร  di autoformazione non puรฒ superare il 20% dellโ€™obbligo formativo triennale, ivi includendo lโ€™attivitร  di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dellโ€™impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltร  di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf

17/06/2022 โ€“ Delibera in materia di โ€œCorsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร  di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)โ€

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dellโ€™ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di โ€œCorsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร  di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)โ€.

Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร  di ricerca scientifica?

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร  di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da societร  scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Societร  scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dellโ€™apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltร  di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attivitร , sulla base dellโ€™impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o lโ€™APP del Co.Ge.A.P.S.

Lโ€™ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dellโ€™obbligo formativo limitatamente al 20% dellโ€˜obbligo individuale triennale.

I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร  di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nellโ€˜ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2022/2025. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dallโ€™ 1 gennaio 2023.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf

15/04/2022 โ€“ Delibera di modifica della disciplina in materia di โ€œSperimentazioni Clinicheโ€

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di โ€œSperimentazioni Clinicheโ€.

Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_sperimentazioni_03_2022.pdf

15/04/2022 โ€“ Delibera sullโ€™assolvimento dellโ€™obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui allโ€™art. 1 del D.M 9 agosto 2019

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone allโ€™ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui allโ€™art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, lโ€™obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf

PILLOLE DI AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA ECM

Ordine provinciale COSENZA
SEDE LEGALE

Via Antonio Scopelliti, 61 โ€“ 87100 Cosenza

PEC: cosenza.ofi@pec.fnofi.it

MAIL: cosenza.ofi@fnofi.it

โ†’ ISCRIVITI - AREA RISERVATA โ†
โ†’ ASSICURAZIONE PROFESSIONALE โ†
ricerca albo
  • Ordine provinciale COSENZA

  • CF 98139770782

  • CODICE IPA L9FFHE30

  • Sede Via Antonio Scopelliti, 61 โ€“ 87100 Cosenza

    cosenza.ofi@pec.fnofi.it

    cosenza.ofi@fnofi.it

    393 3330261


  • Per effettuare una segnalazione di illecito clicca sul link in basso

  • Regolamento di uso accettabile


    2024 - Tutti i diritti sono riservati, qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta เธฃเธˆ vietata
    Skip to content