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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua con DELIBERAZIONE 06/2024 ha emesso nuove indicazioni sullo spostamento dei crediti ECM:
Questa opportunitร รจ un’importante misura di flessibilitร che supporta i professionisti nel rispettare gli obblighi formativi nonostante le sfide del periodo recente.
Non perdete questa occasione di regolarizzare la vostra posizione formativa!
Per spostare i crediti ECM dal sito Agenas al triennio precedente, puoi seguire questi passaggi:
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Il programma nazionale per lโEducazione Continua in Medicina, avviato nel 2002, รจ stato sperimentato, modificato e adattato fino allโattuale organizzazione.
Il prossimo 31 Dicembre 2025 รจ il termine ultimo per acquisire i crediti ECM per ottemperare agli obblighi della formazione continua per il triennio in corso.
Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessitร dโinformazione dei professionisti iscritti allโOrdine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi. Ci siamo rifatti nella scelta ai quesiti piรน ricorrenti ricevuti.
Dalย 2023, dopo anni di proroghe, sarร lโanno in cui gli Ordini dovranno portare a regime lโattivitร di verifica del rispetto dellโobbligo di formazione continua da parte degli iscritti.
Nel Vademecum sulla formazione ECM รจ possibile trovare tutte le informazioni riguardanti lโobbligo formativo
Quanti crediti ECM devo acquisire nel triennio 2023-2025?
Dal 01/01/2023 al 31/12/2025 devono essere conseguiti 150 crediti al netto di eventuali esenzioni o esoneri.
Nel triennio precedente non ho acquisito i crediti necessari per il soddisfacimento dell’obbligo formativo: come posso fare?
Con il decreto milleproroghe c’รจ la possibilitร fino al 31/12/2023 di recuperare i crediti mancanti nel triennio precedente.
Come verificare la propria situazione
Lโanagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario รจ gestita dal Co.Ge.A.P.S., lโente preposto alla certificazione dei crediti ECM. ร possibile iscriversi allโanagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it accedendo con SPID/CIE.
COSA Eโ PREVISTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLโOBBLIGO FORMATIVO
La sanzione disciplinare
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede lโapplicazione di sanzioni disciplinari.
Lโinefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilitร professionale
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi lโart. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 lโefficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilitร professionale) sarร condizionata dallโassolvimento di almeno il 70% dellโobbligo formativo individuale del triennio.
17/06/2022 โ Delibera di modifica del par. 3.1. โFormazione individualeโ e ss del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 โ 3.2.1 โ 3.3. โ 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.
Quali sono le attivitร formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?
Le attivitร di โformazione individualeโ comprendono tutte le attivitร formative non erogate da provider. Tali attivitร possono consistere in:
a) attivitร di ricerca scientifica:
b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
c) attivitร di formazione individuale allโestero (vedi Allegato VII);
d) attivitร di autoformazione (vedi Allegato VIII).
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attivitร di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dellโobbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per lโautoformazione (vedi sotto), ivi includendo lโattivitร di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
Quali sono le attivitร di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
Lโattivitร di tutoraggio individuale dร diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari che svolgono attivitร di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attivitร .
Sono compresi in tale riconoscimento, altresรฌ, le seguenti figure:
Si precisano, altresรฌ alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare lโautonomia dellโAteneo:
Lโautoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM
Lโattivitร di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per lโiscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attivitร di autoformazione non puรฒ superare il 20% dellโobbligo formativo triennale, ivi includendo lโattivitร di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dellโimpegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltร di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf
17/06/2022 โ Delibera in materia di โCorsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)โ
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dellโ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di โCorsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)โ.
Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร di ricerca scientifica?
I corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร di ricerca scientifica devono essere erogati da:
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dellโapprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltร di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.
La richiesta del riconoscimento di tale attivitร , sulla base dellโimpegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o lโAPP del Co.Ge.A.P.S.
Lโammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dellโobbligo formativo limitatamente al 20% dellโobbligo individuale triennale.
I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attivitร di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nellโambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2022/2025. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dallโ 1 gennaio 2023.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf
15/04/2022 โ Delibera di modifica della disciplina in materia di โSperimentazioni Clinicheโ
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di โSperimentazioni Clinicheโ.
Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_sperimentazioni_03_2022.pdf
15/04/2022 โ Delibera sullโassolvimento dellโobbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui allโart. 1 del D.M 9 agosto 2019
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone allโ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui allโart. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, lโobbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf