Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale – Apertura del sistema – Primo popolamento.

  • Inquadramento normativo. Com’è noto, l’art. 16-novies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre
    2012, n. 221, come introdotto dall’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla
    legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
    d’ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all’albo dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p.,
    siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti
    con modalità esclusivamente informatiche.
    A sua volta, l’art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs.
    10 ottobre 2022, n. 149, prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco nazionale
    dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di
    specializzazione di ciascuna categoria. In tale elenco nazionale confluiscono automaticamente le annotazioni dei provvedimenti di nomina; e deve essere accessibile al pubblico attraverso il portale
    dei servizi telematici (PST) del Ministero della giustizia.
    Con il decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, infine, è stato approvato il
    Regolamento concernente l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
    d’ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale
    dei consulenti tecnici d’ufficio.

  • Entrata in vigore della disciplina.
    Sia la norma primaria che il citato regolamento ministeriale, stabiliscono che la tenuta con
    modalità informatica degli albi ed elenchi sia regolata in conformità alle specifiche tecniche adottate
    dal Direttore generale della DGSIA di questo Dipartimento.
    In data 5 dicembre 2023 è avvenuta la pubblicazione delle ridette specifiche tecniche sul sito
    internet del Ministero della giustizia e, pertanto, decorsi trenta giorni dalla citata pubblicazione ai
    sensi dell’art. 16-novies, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, le disposizioni sulla tenuta informatica
    degli albi CTU e degli albi dei periti saranno efficaci a partire dal prossimo 4 gennaio 2024.

  • Il Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale.
    Per assicurare l’attuazione delle disposizioni in tema di albo CTU, albo periti ed elenco
    nazionale, il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco
    nazionale”, attraverso il quale sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione a ciascun albo
    circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili
    per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
    L’accesso al portale sarà reso disponibile a partire dal prossimo 4 gennaio 2024. I sistemi
    civili (SICID, SIECIC, SIGP, CONSOLLE MAG) sono stati adeguati al fine di poter colloquiare con
    il suddetto Portale.

  • Iscrizioni all’albo informatico.
    In base all’art. 16-novies, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, i soggetti che alla data di acquisto
    di efficacia delle disposizioni sulla tenuta degli albi CTU e periti in modalità informatica sono già
    iscritti nei medesimi albi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle
    specifiche tecniche adottate dal DG DGSIA, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
    pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle ridette specifiche tecniche.
    Ancora, ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 103 del 2023, i professionisti che alla data di entrata
    in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all’albo CTU tenuto in modalità
    analogica, mantengono l’iscrizione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di
    specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza da
    inoltrare telematicamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale.
    Dunque, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in
    modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.
    I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o ad un albo dei periti,
    dovranno ripresentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, che
    coincide con la scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del
    Ministero della giustizia.
  • A decorrere dalla predetta data del 4 marzo 2024, gli albi CTU e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituti in ogni tribunale. In forza dell’art. 5, comma 10, del d.m. n. 103 del 2023, invece, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche.

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