Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine ai fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Ordine comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, l’attività professionale.
Può chiedere la cancellazione dall’Ordine chi:
La cancellazione dall’Ordine professionale deve essere richiesta in modo formale.
La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 di novembre dell’anno precedente a quello a cui si vogliono riferire gli effetti della cancellazione onde evitare l’emissione del BOLLETTINO per il pagamento della Tassa d’iscrizione dell’anno successivo (la cancellazione è valida dall’anno successivo alla richiesta!).
Ricevuta la comunicazione, il Consiglio Direttivo delibera la cancellazione a partire dal 30 novembre e successivamente informerà l’interessato.
È fatto salvo il diritto dell’Ordine al recupero delle somme relative alle quote pregresse eventualmente non pagate.
Una volta intervenuta la cancellazione, per iscriversi nuovamente, si dovrà presentare la domanda d’iscrizione e si dovranno pagare sia la tassa governativa che la quota annuale dell’Ordine.
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