Il programma nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, avviato nel 2002, è stato sperimentato, modificato e adattato fino all’attuale organizzazione.
Il prossimo 31 Dicembre 2025 è il termine ultimo per acquisire i crediti ECM per ottemperare agli obblighi della formazione continua per il triennio in corso.
Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi. Ci siamo rifatti nella scelta ai quesiti più ricorrenti ricevuti.
Dal 2023, dopo anni di proroghe, sarà l’anno in cui gli Ordini dovranno portare a regime l’attività di verifica del rispetto dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti.
Nel Vademecum sulla formazione ECM è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti l’obbligo formativo
Quanti crediti ECM devo acquisire nel triennio 2023-2025?
Dal 01/01/2023 al 31/12/2025 devono essere conseguiti 150 crediti al netto di eventuali esenzioni o esoneri.
Nel triennio precedente non ho acquisito i crediti necessari per il soddisfacimento dell’obbligo formativo: come posso fare?
Con il decreto milleproroghe c’è la possibilità fino al 31/12/2023 di recuperare i crediti mancanti nel triennio precedente.
Come verificare la propria situazione
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it accedendo con SPID/CIE.
COSA E’ PREVISTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO
La sanzione disciplinare
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
17/06/2022 – Delibera di modifica del par. 3.1. “Formazione individuale” e ss del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 – 3.2.1 – 3.3. – 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.
Quali sono le attività formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
a) attività di ricerca scientifica:
b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
c) attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
Quali sono le attività di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
Si precisano, altresì alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare l’autonomia dell’Ateneo:
L’autoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf
17/06/2022 – Delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”.
Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica?
I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.
La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S.
L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell‘obbligo individuale triennale.
I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell‘ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2022/2025. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dall’ 1 gennaio 2023.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf
15/04/2022 – Delibera di modifica della disciplina in materia di “Sperimentazioni Cliniche”
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche”.
Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_sperimentazioni_03_2022.pdf
15/04/2022 – Delibera sull’assolvimento dell’obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf