Cancellazione dall’Albo

Per ottenere la cancellazione dall’Albo per Ie seguenti motivazioni:

  • pensionamento;
  • non esercizio della professione;
  • in caso di decesso (gli eredi dovranno effettuare la cancellazione, compilando la domanda, consegnandola presso la sede dell’Ordine).

L’iter procedurale prevede la necessaria presentazione della “domanda di cancellazione” (download), solamente in una delle seguenti modalità:

  • a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) inviando la documentazione completa all’indirizzo: umbria.ofi@pec.fnofi.it;
  • presso la sede dell’Ordine, previo appuntamento fissato tramite Whatsapp al numero: 377.3781320, in Via della Mina, 113 – Loc. Lacugnano – 06132 – Perugia.

La domanda di cancellazione dovrà pervenire entro il 31 Dicembre.

La domanda va inoltrata in carta bollata (marca da bollo da 16,00€), completa degli allegati richiesti, secondo la modulistica ufficiale dell’Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista dell’Umbria (download).

Ricevuta la comunicazione e verificata la documentazione il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione ed informerà l’interessato.
Si ricorda che:

  • verranno accettate esclusivamente le domande di coloro i quali risultino in regola con i pagamenti delle quote annuali;
  • la cancellazione non esime dal pagamento della quota annuale di iscrizione per l’anno in corso;
  • al momento della cancellazione la casella di posta elettronica certificata (PEC), abilitata gratuitamente dall’Ordine, sarà DISATTIVATA e cesserà il suo funzionamento;
  • una volta cancellati, per iscriversi nuovamente, si dovrà seguire l’iter come se fosse una prima iscrizione;
  • una volta cancellati non sarà più possibile svolgere l’attività professionale di Fisioterapista in qualsivoglia modalità operativa (es. libera professione, volontariato, ecc.);
  • la decorrenza è dal 01 Gennaio dell’anno successivo (es.: la domanda viene presentata il 05.04.2024, la cancellazione sarà operativa dal 01.01.2025).

D. P. R. del 5 aprile 1950, n. 221 e D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 con le modifiche apportate dalla legge 5 gennaio 1955, n.15, e dalla legge 21ottobre 1957, n.1027 art.11.

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