π¨πΌββοΈ Sentenza del TAR del Lazio: π’ π¦ππ¬π¬π¨ππ’π¬π’π¨πππ«ππ©π’π¬ππ’ π§π¨π§ π¬π¨π§π¨ π©π«π¨πππ¬π¬π’π¨π§π π¬ππ§π’πππ«π’π.
La recente sentenza del TAR del Lazio n. 15121/2024 chiarisce ulteriormente il quadro normativo.
I massofisioterapisti, anche se iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, sono degli operatori di interesse sanitario e non sono dei professionisti sanitari.
La sentenza conferma lβausiliarietΓ del massofisioterapista che, pertanto, svolge l’attivitΓ sotto la responsabilitΓ di un professionista sanitario, ossia un fisioterapista.
CiΓ² sta a significare che non possono avere propri studi professionali e che le loro prestazioni, pur fiscalmente deducibili, sono sottoposte ad IVA, non godendo dell’esenzione (Art. 10) in quanto non rientranti nelle categorie delle professioni sanitarie.
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