Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine ai fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Ordine comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, l’attività professionale.
Può chiedere la cancellazione dall’Ordine chi:
La cancellazione dall’Ordine professionale deve essere richiesta in modo formale.
L’iscritto deve:
La richiesta deve essere inoltrata entro il 30 di novembre dell’anno precedente a quello a cui si vogliono riferire gli effetti della cancellazione onde evitare l’emissione del BOLLETTINO per il pagamento della Tassa d’iscrizione dell’anno successivo (la cancellazione è valida dall’anno successivo alla richiesta!).
Ricevuta la comunicazione, il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione a partire dal 30 novembre e successivamente informerà l’interessato.
È fatto salvo il diritto dell’Ordine al recupero delle somme relative alle quote pregresse eventualmente non pagate.
IMPORTANTE: Le marche da bollo, anche nei documenti trasmessi digitalmente, vanno annullate. L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.