Regolamento diffusione sondaggi

ART. 1 – FINALITÀ

  1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’autorizzazione alla diffusione di sondaggi, diretti ed indiretti, alla popolazione dei fisioterapisti tramite il supporto dell’Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Belluno-Treviso-Vicenza-Verona (OFI Veneto Settentrionale) in quanto, come previsto dalla Legge 3/2018, l’Oridine territoriale detiene l’elenco della popolazione professionale regolarmente iscritta al medesimo ente.
  2. L’OFI Veneto Settentrionale sostiene e conviene sull’opportunità di diffusione di meritevoli
    iniziative di ricerca volte allo sviluppo della professione stessa e pertanto ritiene di assicurare che il
    coinvolgimento dei propri iscritti sia conforme alle finalità dell’Ordine, che rispetti gli standard
    metodologici previsti da una ricerca moderna e la normativa sulla privacy.
  3. L’utilizzo dei dati provenienti dall’OFI Veneto Settentrionale si intende concesso per un
    singolo sondaggio che può essere utile ad espletare uno o più progetti di ricerca connessi e
    preventivamente condivisi come da art. 5 comma 2.
  4. Sono escluse le finalità commerciali.

ART. 2 – DESTINATARI

  1. Il presente Regolamento si applica alle richieste presentate dai singoli fisioterapisti iscritti
    all’OFI Veneto Settentrionale per iniziative e/o progetti di ricerca per i quali sia ravvisabile un
    interesse della professione di fisioterapista. Eventuali richieste da parte di fisioterapisti iscritti ad altri
    OFI sul territorio nazionale, delle Associazioni Tecnico-Scientifiche riconosciute ai sensi della Legge
    24/2017, di realtà accademiche e istituzioni nazionali ed internazionali, di singoli ricercatori e/o
    gruppi di ricerca esterni alla professione dovranno essere motivate da specifico interesse locale alla
    diffusione del sondaggio.
  2. I destinatari del presente Regolamento all’articolo 5 sono di seguito rinominati “richiedente”.

ART. 3 – DEFINIZIONI

  1. Si definiscono sondaggi “diretti” tutti quelli diretti all’attenzione dei fisioterapisti e per cui i
    fisioterapisti stessi sono i rispondenti.
  2. Si definiscono sondaggi “indiretti” tutti quelli per cui i fisioterapisti non sono i rispondenti, ma
    per cui questi possono fungere da tramite preferenziale per raggiungere una determinata
    popolazione come ad esempio i pazienti in carico fisioterapico.
  3. Ai fini del presente Regolamento si intende per “sondaggio” (o questionario o survey) un
    metodo di ricerca empirica che indaga delle caratteristiche d’interesse in una popolazione nella sua
    interezza oppure a partire da una parte di questa detta “campione.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI SONDAGGI

  1. I sondaggi che si avvalgono, per la diffusione alla popolazione professionale dei
    fisioterapisti, dell’utilizzo dell’elenco degli iscritti dell’OFI Veneto Settentrionale e quindi il
    coinvolgimento degli iscritti stessi, devono rispettare i principi vigenti in materia giuridica ed etica,
    nonché rispettare le norme che tutelano la privacy, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e
    Reg. UE. 2016/679.
    L’OFI Veneto Settentrionale, a tutela dei propri iscritti e nel rispetto della propria funzione, richiede
    opportune informazioni sulla natura dei dati che si intende ottenere tramite la divulgazione del
    sondaggio ai propri iscritti e sulle finalità della ricerca e, ottenuto con riferimento ai dati che si intende
    trattare, il parere obbligatorio ma non vincolante del Data Protection Officer (di seguito anche solo
    “DPO”), ne autorizza l’attivazione secondo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 del presente
    Regolamento.
    Resta inteso che a responsabilità sulla sicurezza, trasmissione, elaborazione e divulgazione dei dati
    provenienti dal sondaggio agli iscritti ottenuti tramite la divulgazione grazie al database dell’OFI
    Veneto Settentrionale rimane in capo al soggetto che presenta richiesta e a cui, nel rispetto del
    Regolamento (UE) 2016/679 (link), è autorizzata la diffusione del sondaggio.
  2. Il sondaggio può inserirsi in una ricerca di tipo:
  • osservazionale e per la quale non è necessario presentare il parere favorevole di un Comitato
    Etico;
  • sperimentale e per cui è prevista la presentazione, al momento della richiesta di
    autorizzazione alla diffusione del sondaggio, del parere favorevole da parte di un Comitato
    Etico.

TITOLO II
FASI PROCEDURALI

ART. 5 – MODALITA’ DI RICHIESTA

  1. Le richieste di autorizzazione alla diffusione dei sondaggi, dirette al Presidente dell’OFI
    Veneto Settentrionale, devono illustrare il contesto del sondaggio nei contenuti, nelle finalità, nei
    tempi, e nelle modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti.
  2. La domanda di autorizzazione alla diffusione dei sondaggi deve pervenire alla Segreteria
    dell’OFI Veneto Settentrionale (venetosettentrionale.ofi@fnofi.it) in conformità dello stampato
    “ALLEGATO A” nel quale dovranno essere espressamente indicati:
    A. dati identificativi del richiedente e qualifica/ragione sociale per cui viene richiesto il
    supporto dell’OFI Veneto Settentrionale;
    B. il titolo del lavoro di ricerca per cui è finalizzata la raccolta dati;
    C. il disegno di studio, osservazionale o sperimentale;
    D. il razionale del lavoro di ricerca all’interno del quale si inserisce il sondaggio di cui si
    chiede all’ OFI Veneto Settentrionale di dar diffusione;
    E. i risultati attesi e l’apporto fornito alla professione;
    F. il link funzionante per raggiungere il sondaggio, nella sua forma definitiva;
    G. modalità prevista di diffusione del sondaggio da parte dell’OFI Veneto Settentrionale
    (es. newsletter agli iscritti, nell’apposita pagina del sito dell’OFI Veneto Settentrionale ed
    eventuale diffusione sui canali social, entrambe le precedenti);
    H. la finalità per cui si chiede di diffondere il sondaggio (es. per tesi di laurea triennale,
    tesi di laurea magistrale, paper scientifico, progetto di ricerca, tesi di dottorato, altro) e sua
    declinazione.
    I. il rispetto delle norme di garanzia della privacy, l’elaborazione anonima e aggregata
    dei dati, esclusivamente per la realizzazione dello studio per cui viene richiesta la diffusione
    del sondaggio;
    J. l’impegno a trasmettere alla conclusione della finestra di raccolta dati i risultati del
    sondaggio all’OFI Veneto Settentrionale, che potrà utilizzarli ai fini di proprie statistiche
    interne, e di copia di eventuali elaborati che ne dovessero conseguire, all’indirizzo
    venetosettentrionale.ofi@fnofi.it ;
    K. l’assenza di conflitto di interessi del richiedente, di sponsor terzi e finalità
    commerciali;
    L. la presenza nel sondaggio della raccolta del consenso informato alla partecipazione
    del rispondente, completa di consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa
    vigente;
    M. la presenza, se prevista di autorizzazione del Comitato etico;
    N. che la raccolta dati avverrà per un arco temporale predefinito dopo il quale il link per
    il sondaggio sarà dismesso e potrà essere eventualmente cancellato dall’apposita pagina del
    sito dell’OFI Veneto Settentrionale e da eventuali canali social;
    O. che gli eventuali dati sensibili in forma disaggregata saranno eliminati entro una
    precisa data.
  3. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati (in formato pdf):
    A. Copia di documento d’identità del richiedente
    B. Copia del CV del richiedente e, se differente, del principal investigator
    C. Copia del progetto di ricerca all’interno del quale si inserisce il sondaggio
    contenente:

a. il PDF del sondaggio che verrà diffuso,
b. il consenso informato alla partecipazione alla ricerca e
c. il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente
D. Copia della autorizzazione del Comitato Etico laddove prevista dal tipo di ricerca
proposta.

ART. 6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE

  1. Nei suoi poteri di autonomia, l’OFI Veneto Settentrionale determina i criteri tecnici,
    contenutistici e di opportunità nonché le modalità di autorizzazione alla diffusione di sondaggi come
    esplicitato nell’articolo 7 del presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 36,
    comma 4, lett. c) del Regolamento interno e di organizzazione, e persegue le finalità indicate dalle
    norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse
  2. Per criteri tecnici si intende la conformità della domanda rispetto alla documentazione e agli
    elementi richiesti nell’ “ALLEGATO A”.
  3. Per criteri contenutistici si intende la rispondenza del sondaggio e del progetto di ricerca in
    cui si inserisce, rispetto alla finalità dello sviluppo scientifico e/o tecnico della professione in relazione ad una o più aree della fisioterapia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ambito a) muscolo-scheletrico; b) neurologico e delle funzioni corticali superiori; c) del pavimento pelvico/cardiologico/respiratorio); d) organizzativo-gestionale; nelle varie fasce d’età, da quella evolutiva, all’adulta, fino alla geriatrica in ambito del singolo individuo o della popolazione/comunità. Rientrano tra i criteri contenutistici anche la solidità metodologica del sondaggio, eventuali previsioni riguardo agli strumenti di analisi dei dati che verranno raccolti, la fattibilità e la finalità/apporto del progetto come da art. 5 comma 2.
  4. Al fine di selezionare lavori di interesse locale per la professione ed evitare di eccedere nel
    coinvolgimento degli iscritti, l’OFI Veneto Settentrionale definisce criteri di opportunità ad
    insindacabile giudizio dei soggetti autorizzanti, relativi a parametri soggettivi per lo sviluppo della
    professione come a) l’innovazione del progetto riguardo ai temi, alla metodologia e al campione; b)
    la rotazione dei temi d’indagine; c) la reputazione/esperienza del soggetto richiedente. Per
    qualunque ricerca valutata di interesse nazionale si rimanda il richiedente ai mezzi della FNOFI
    (https://www.fnofi.it/amministrazione-trasparente/).
  5. Il parere positivo dell’OFI Veneto Settentrionale all’autorizzazione alla diffusione di sondaggi
    attraverso i propri mezzi prevede il possesso sia dei criteri tecnici che di quelli contenutistici e di
    opportunità.

ART. 7 – MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE

  1. L’autorizzazione alla diffusione del sondaggio è istruita secondo il presente Regolamento da
    una commissione costituita da tre membri del Consiglio Direttivo con contezza nella materia trattata,
    individuati dal Consiglio Direttivo stesso, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione
    completa.
  2. La richiesta è accordata, su proposta della commissione di cui al comma 1 del presente
    articolo e sulla base della valutazione come da “ALLEGATO B”, dal Consiglio Direttivo, acquisito,
    limitatamente all’aspetto della tutela della privacy in ordine ai dati che si intende trattare con il
    sondaggio proposto, parere obbligatorio, ma non vincolante al DPO.
  3. L’eventuale diniego, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sarà motivato e
    comunicato agli interessati via PEC secondo l’ “ALLEGATO B”. Qualora venissero ravvisati gli
    estremi per eventuali migliorie nella richiesta pervenuta, questi saranno comunicati via mail ordinaria
    ai richiedenti che potranno chiedere un riesame pratica fino ad un massimo di una volta per sondaggio senza limiti di tempo.

ART. 8 – MODALITA’ DI DIFFUSIONE

  1. In caso di autorizzazione alla diffusione del sondaggio, la Segreteria comunica la disponibilità
    al richiedente e si riserva di avviare le procedure di diffusione entro 15 giorni dall’avvenuta
    autorizzazione alla diffusione del sondaggio previo accordi operativi con il richiedente.
  2. La diffusione del sondaggio potrà avvenire, secondo quanto specificato dal richiedente,
    tramite invio di newsletter massiva a tutti gli iscritti dell’OFI Veneto Settentrionale. La comunicazione
    per la diffusione del link per raggiungere il sondaggio sarà accompagnata da testo con
    l’esplicitazione del razionale dello studio e sarà corredata dalla data ultima di possibile compilazione
    dello stesso. La medesima comunicazione potrà essere pubblicata nella pagina apposita sul sito
    ufficiale della dell’OFI Veneto Settentrionale e/o su eventuali canali social e da qui archiviata una
    volta scaduti i termini per la compilazione come indicato dal richiedente all’atto di richiesta di
    diffusione.
  3. L’autorizzazione alla diffusione del sondaggio è accompagnata dall’obbligo per il soggetto
    richiedente di far uso del logo dell’OFI Veneto Settentrionale per le comunicazioni connesse alla
    ricerca che deriveranno dalla presentazione dei dati raccolti tramite il supporto dell’OFI stesso.
    L’utilizzo del logo costituisce un riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione dell’OFI
    Veneto Settentrionale a iniziative di ricerca a supporto nello sviluppo della professione del
    fisioterapista per cui il richiedente è responsabile dell’opportuno utilizzo dello stesso e si impegna, il
    prima possibile, a condividere con l’OFI il materiale che ne è provvisto.
  4. L’utilizzo del logo costituisce una particolare forma di patrocinio, in ragione della sua natura
    implicita e non richiesta, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o
    iniziative e la sua concessione non può comportare in alcun caso oneri a carico dell’OFI.
  5. L’uso improprio ed indecoroso del logo dell’OFI Veneto Settentrionale comporterà
    l’immediata revoca della facoltà di utilizzo, oltre all’impossibilità di richiedere futuro supporto come
    da finalità del presente Regolamento e per il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni,
    fatta salva la facoltà dell’OFI Veneto Settentrionale di intraprendere ogni e più opportuna azione
    civile e penale.
  6. Le modalità d’uso del logo sono disciplinate dall’apposito Regolamento approvato con
    deliberazione della Commissione Straordinaria della FNOFI del 15/12/2022 con prot. 6/2022.
  7. I documenti connessi alla natura dei dati trattati che si ritenessero eventualmente necessari,
    come informative e/o ulteriori consensi, saranno predisposti dal soggetto richiedente sotto la sua
    esclusiva responsabilità.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – NORME GENERALI

  1. Qualora i dati siano pubblicati o comunicati in qualunque forma ai fini di ricerca, questi
    devono essere accompagnati dalla disclosure “La raccolta dei dati ivi riportati si è avvalsa della
    diffusione tramite i mezzi dell’Ordine interprovinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di
    Belluno-Treviso-Vicenza-Verona”, in italiano per le pubblicazioni nazionali ed in lingua inglese per
    quelle internazionali “The reported data collection benefited from the dissemination through the tools
    of the Belluno-Treviso-Vicenza-Verona local Order of the Health Profession of Physiotherapists”.
  2. Il presente OFI Veneto Settentrionale si riserva di procedere nei modi e nelle sedi opportune
    alla tutela dei propri iscritti in caso di violazioni del presente Regolamento e della normativa ivi
    richiamata, compresa quella in materia di privacy.
  3. L’OFI Veneto Settentrionale è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e
    resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.
  4. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare
    in materia di sicurezza e pubblica incolumità e riservatezza dei dati, è a carico del richiedente.
  5. L’ OFI Veneto Settentrionale può sospendere la diffusione del sondaggio in qualunque
    momento senza necessità di avvisare il richiedente quando le modalità di svolgimento della
    procedura possano risultare incidenti in modo negativo sull’immagine dell’OFI stesso e dei suoi
    iscritti.

ART. 10 – ALLEGATI

  1. L’ “ALLEGATO A” costituisce parte integrante del presente Regolamento e rappresenta il
    documento attraverso il quale il richiedente sottopone la sua domanda di diffusione del sondaggio
    all’OFI Veneto Settentrionale.
  2. L’ “ALLEGATO B” costituisce parte integrante del presente Regolamento e rappresenta il
    documento attraverso il quale i tre membri individuati secondo il comma 1 dell’articolo 7 del presente Regolamento valutano e propongono al Consiglio Direttivo l’accoglimento o il diniego della richiesta pervenute.
Ordine interprovinciale BELLUNO, TREVISO,VICENZA, VERONA
SEDE LEGALE

Presso Area 8, via Strada della Serenissima 5, 31057 Silea (TV)

PEC: venetosettentrionale.ofi@pec.fnofi.it

MAIL: venetosettentrionale.ofi@fnofi.it

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ricerca albo
  • Ordine interprovinciale BELLUNO, TREVISO, VICENZA, VERONA

  • CF 94175530263

  • CODICE IPA WUYXOHHW

  • Presso Area 8, via Strada della Serenissima 5, 31057 Silea (TV)

    venetosettentrionale.ofi@pec.fnofi.it

    venetosettentrionale.ofi@fnofi.it

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