SUPERAMENTO DEL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

In merito alla concreta attuazione del superamento del vincolo di esclusività e di incompatibilità, nelle aziende e strutture sanitarie pubbliche, per le professioni sanitarie ai sensi dell’art. 13 del DL 30 marzo 2023 n. 76, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – “Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43”, va evidenziato quanto segue.

La situazione è allo stato piuttosto articolata perché molto è lasciato ai singoli regolamenti aziendali. Per questo, lo scrivente Ordine ha avviato un’interlocuzione con le Amministrazioni regionali con annessa mappatura dello stato dell’arte: 

La mappatura, in continuo e puntuale aggiornamento, è in divenire in ragione della puntualità delle Aziende Sanitarie nel dare risposta a quanto in oggetto. Se qualche collega avesse aggiornamenti locali più precisi è gentilmente invitato a scrivere a venetosettentrionale.ofi@fnofi.it per comunicazioni in merito. 

Per chi volesse ulteriormente approfondire l’argomento, è pubblica la registrazione di un seminario organizzato dal colleghi dell’OFI Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Sondrio e Varese sulle implicazioni della Legge 56/2023.

Di seguito condividiamo una sintesi dei principali cardini normativi in materia. 

La recente novella legislativa ha previsto che: “Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all’ articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull’attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15- quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica”.

In particolare è stato differito, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, il termine ultimo di vigenza dell’articolo ed è stato fatto venir meno il limite delle quattro ore settimanali (elevato ad otto ore settimanali dall’articolo 4, comma 8-ter del D.L. 198/2022 convertito dalla L. 14/2023) eccedenti l’orario di servizio, all’interno delle quali il personale del ruolo sanitario del comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

È intervenuto recentemente un documento della Conferenza Stato / Regioni per dare indirizzi alle Regioni e per loro tramite alle aziende e strutture sanitarie pubbliche rispetto all’attuazione di tale dettato normativo, ribadendo in maniera netta la necessità di una regolamentazione aziendale e comunque di un processo autorizzativo su domanda dell’interessato.

Si riportano alcuni passaggi rilevanti del documento di indirizzo:

a) ci si riferisce a personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (con esclusione quindi del personale della dirigenza) presso aziende e enti del SSN o comunque con rapporto di lavoro pubblico;

b) l’attività autorizzabile è riferita esclusivamente a attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio;

c) il personale autorizzato può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale “intra moenia”;

d) è ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altrestrutture pubbliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresì possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti, naturalmente previa apertura di posizione fiscale e contributiva;

e) è ritenuta indispensabile, da parte delle Aziende, una attenta valutazione di ogni singola richiesta di autorizzazione per accertare l’insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, in particolare qualora la stessa richiesta riguardi lo svolgimento di incarichi presso soggetti accreditati, in ambito sanitario e socio-sanitario, con i quali l’azienda o ente di appartenenza del professionista abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, tenuto conto, nello specifico, del ruolo ricoperto daldipendente nella stessa azienda o ente e della tipologia di attività svolta.

f) sono molti ampi i poteri di valutazione del datore di lavoro, in quanto l’autorizzazione va riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro, tanto da essere compatibile con l’orario di lavoro e l’orario di servizio del dipendente e più in generale con l’organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l’altro, di ostacolo alla programmazione ed all’effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità.

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