La tutela della salute non può essere oggetto di interpretazioni arbitrarie
COMUNICATO STAMPA
Roma, 29 luglio 2026 - Nelle ultime settimane numerose comunicazioni, provenienti da diverse associazioni rappresentative della figura del Chinesiologo, sono state indirizzate al Parlamento, al Governo, alle Regioni, alle Istituzioni pubbliche e agli organi di informazione.
In tali documenti vengono formulate ricostruzioni dell’ordinamento italiano che prospettano una sostanziale sovrapposizione tra la professione sanitaria del Fisioterapista e la figura del Chinesiologo, arrivando ad attribuire a quest’ultimo competenze riconducibili alla prevenzione sanitaria, alla riabilitazione e all’impiego dell’esercizio terapeutico, che il legislatore ha invece disciplinato nell’ambito del sistema delle professioni sanitarie.
La Federazione Nazionale degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista ritiene, quindi, doveroso e non più procrastinabile intervenire, non certo per alimentare una contrapposizione tra professioni, non per difendere interessi corporativi, ma perché, quando il dibattito investe direttamente la tutela della salute dei cittadini, il rispetto dell’ordinamento vigente costituisce un dovere istituzionale dal quale nessuno può prescindere.
È necessario affermarlo con assoluta chiarezza: l’ordinamento italiano non ha mai costruito il Fisioterapista e il Chinesiologo come professioni concorrenti.
Ha costruito due figure differenti per natura giuridica, finalità, formazione universitaria, responsabilità professionali, collocazione ordinamentale e funzioni pubbliche: il Fisioterapista appartiene al sistema delle professioni sanitarie, disciplinato e vigilato dal Ministero della Salute, mentre il Chinesiologo appartiene al sistema delle professioni dell’attività motoria e dello sport, disciplinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani.
Questa distinzione, d’altronde, non rappresenta una posizione della FNOFI, ma rappresenta una precisa scelta del legislatore italiano, maturata nell’arco di oltre sessant’anni di evoluzione normativa.
Ed è proprio questa scelta che alcune recenti comunicazioni sembrano ignorare o, quantomeno, ricostruire in modo assolutamente non conforme al diritto vigente.
Occorre allora ribadire un principio fondamentale: quando il movimento diviene prevenzione sanitaria, cura, riabilitazione, recupero funzionale o esercizio terapeutico, esso non appartiene più genericamente al mondo dell’attività motoria, ma entra, senza alcun dubbio, nell’ambito della tutela della salute all’interno delle professioni sanitarie. All’attività motoria, per sua stessa definizione (compresa l’Attività Fisica Adattata), competono di contro tutte quelle attività che vedono coinvolto il cittadino, la persona, unicamente quando si è usciti dai percorsi di tipo sanitario. Questo dicono le stesse norme che, purtroppo, artatamente sono negli ultimi tempi travisate.
Quando si entra nella tutela della salute all’interno delle professioni sanitarie, il legislatore pretende garanzie, pretende professionisti sanitari formati attraverso percorsi universitari abilitanti ove la “clinica” sia “pane quotidiano” fin dal primo giorno di studio, pretende tirocini clinici, pretende responsabilità professionali chiaramente individuate, pretende obblighi deontologici, pretende formazione continua obbligatoria, pretende la vigilanza del Ministero della Salute, pretende il controllo esercitato dagli Ordini professionali.
Pretende, in definitiva, un sistema di garanzie costruito esclusivamente nell’interesse del cittadino.
Questa architettura normativa, com’è del tutto evidente, non è il frutto del caso, ma è, a tutti gli effetti, la concreta applicazione dell’articolo 32 della Costituzione, che pone la tutela della salute tra i principi fondamentali della Repubblica.
Per questo motivo desta profonda preoccupazione assistere alla diffusione di comunicazioni che finiscono per rappresentare come già appartenenti all’attuale ordinamento competenze che il Parlamento non ha mai attribuito, oppure per prospettare una sostanziale equivalenza tra figure professionali che la legge mantiene chiaramente distinte.
Il punto, tuttavia, non riguarda soltanto il merito delle affermazioni contenute in tali documenti.
Riguarda anche la natura dei soggetti che intervengono nel dibattito pubblico.
La Federazione Nazionale degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista è un Ente pubblico sussidiario dello Stato, istituito con legge dello Stato, vigilato dal Ministero della Salute e chiamato ad esercitare funzioni pubbliche nell’interesse generale.
La FNOFI non è un’associazione “privata” di rappresentanza e non tutela interessi particolari.
Per legge concorre alla tutela della salute individuale e collettiva, garantisce il corretto esercizio della professione sanitaria, vigila sul rispetto delle regole deontologiche e opera quale presidio di legalità nell’interesse dei cittadini.
Le comunicazioni alle quali oggi riteniamo doveroso rispondere provengono, invece, da una pluralità di associazioni private, che si assegnano rappresentanza degli interessi dei propri associati, ma prive di funzioni pubbliche e prive di quella rappresentatività istituzionale che, invece, il legislatore ha attribuito esclusivamente agli Ordini e alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.
La differenza, quindi, non è formale, ma è ben sostanziale: da una parte, vi è un Ente pubblico che risponde allo Stato, al Ministero vigilante e ai cittadini mentre, dall’altra, vi sono associazioni che perseguono unicamente finalità associative.
Per tale ragione riteniamo doveroso invitare tutte le Istituzioni a valutare con particolare attenzione il diverso valore istituzionale delle comunicazioni che stanno ricevendo.
La tutela della salute non può essere condizionata da narrazioni che non trovano riscontro nell’ordinamento.
La sicurezza delle cure rappresenta, infatti, uno dei principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale.
Essa si fonda sulla certezza delle competenze, sulla chiarezza delle responsabilità professionali e sulla rigorosa distinzione tra gli ambiti che il legislatore ha affidato alle professioni sanitarie e quelli attribuiti ad altri sistemi ordinamentali.
Indebolire tali principi significherebbe indebolire una delle principali garanzie che lo Stato offre ai propri cittadini.
Per questo motivo, qualunque scelta che dovesse discostarsi dall’attuale impianto normativo, non potrebbe essere considerata una semplice modifica organizzativa, ma inciderebbe direttamente e pesantemente, con tutte le conseguenze nefaste possibili e, purtroppo, inevitabili, sul Sistema di tutela della salute costruito dal Parlamento nel corso di decenni.
E di tale scelta sarebbe inevitabile rispondere, innanzitutto, ai cittadini italiani, titolari del diritto costituzionale alla salute; agli 80mila fisioterapisti che, ogni giorno, si interfacciano con centinaia di migliaia di pazienti, di persone bisognose di cure; al milione e mezzo di professionisti sanitari del Paese, che ogni giorno operano in favore e a tutela della salute di 60milioni di italiani, nel pieno rispetto di regole rigorose poste a garanzia della collettività e che danno vita all’intero Sistema delle professioni sanitarie, pilastro fondante del Servizio Sanitario Nazionale.
La FNOFI continuerà ad esercitare, con senso di responsabilità istituzionale, il ruolo che la legge le affida: difendere non interessi di categoria, ma la certezza dell’ordinamento, la sicurezza delle cure e il diritto dei cittadini ad essere assistiti da professionisti sanitari formati, regolamentati e responsabili secondo quanto stabilito dalla Repubblica.
Unicamente con questo spirito, mettiamo quindi a disposizione il documento tecnico predisposto dalla Federazione, nella convinzione che il confronto democratico debba sempre fondarsi sulla conoscenza delle norme, sul rispetto delle Istituzioni e sulla tutela dell’interesse generale.
In fine, inoltre, analizzando il merito dell'emendamento n.4.47 approvato in XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, con il parere favorevole del Relatore e del Governo, in merito alla discussione dell’AC2700 e che, nello specifico, inserisce espressamente i Fisioterapisti nel sistema integrato di collaborazione interdisciplinare con i Medici Sportivi, i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, finalizzato alla promozione dell’esercizio fisico strutturato quale strumento di benessere fisico e mentale della persona e le specifiche contestazioni sollevate, è doveroso evidenziare la correttezza dell'intervento del legislatore in materia.
La disposizione, infatti, interviene sul Disegno di Legge di delega al Governo in materia di professioni sanitarie e nuove norme sulla responsabilità professionale. È dunque già del tutto evidente che, dal punto di vista giuridico, trattasi di disposizioni normative che disciplinano esclusivamente la materia sanitaria e non già quella sportiva. L'ulteriore modifica introdotta poi dal Governo, intende integrare all'architettura dell'emendamento il professionista sanitario Fisioterapista, cui competono in ambito sanitario e nell'ambito specifico dell'esercizio fisico strutturato terapeutico, attività in materia di valutazione funzionale, presa in carico sanitaria, progettazione, pianificazione, attuazione, supervisione e rimodulazione dell'esercizio terapeutico e dell'esercizio fisico strutturato nei soggetti con bisogni di salute, patologie, disabilità, limitazioni funzionali o fattori di rischio, nonché il monitoraggio degli esiti e la prevenzione delle complicanze, nell'ambito di un approccio interdisciplinare finalizzato alla tutela della salute.
E di tutta evidenza, dunque, non solo la sostenibilità giuridica della intera modifica normativa, ma anche la coerenza sotto il profilo sanitario, che configura l'inserimento del fisioterapista tra le figure già presenti nel dispositivo del medico e del pediatra, completando così un set multidisciplinare che copre a 360° la futura prestazione da programmare.
Perché sulla salute dei cittadini non possono esistere equivoci
Leggi Dossier 29.07.2026 - Fisioterapista e Chinesiologo nell'ordinamento italiano

